[1]Nonostante le disposizioni della legge 157/92 e dello stesso Codice Penale (art. 57), le posizioni della giurisprudenza non sono uniformi circa le funzioni che l’ordinamento attribuisce alle g…uardie volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed agricole, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che esse abbiano i poteri propri della Polizia Giudiziaria.
Riguardo
[1]Nonostante le disposizioni della legge 157/92 e dello stesso Codice Penale (art. 57), le posizioni della giurisprudenza non sono uniformi circa le funzioni che l’ordinamento attribuisce alle g…uardie volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed agricole, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che esse abbiano i poteri propri della Polizia Giudiziaria.
Riguardo alle modalità operative delle guardie volontarie esse :
− devono esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento;
− non possono portare divise o fregi diversi da quelli dell’associazione di appartenenza;
− non possono portare armi durante il servizio;
− non possono portare dispositivi sonori o luminosi;
− non possono svolgere il loro servizio nel territorio del Comune di residenza.
In linea generale, le guardie volontarie possono accertare la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o altri strumenti atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Le guardie volontarie, accertata la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono.
LE GUARDIE VOLONTARIE, NON ESSENDO NÉ UFFICIALI NÉ AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, in nessun caso possono procedere a perquisizioni e non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i loro uffici, mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l’arrivo di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
L’invito ad attendere sul posto non può trasformarsi nel fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.c.), consentito solo agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e solo nei confronti di persone indagate di delitti di una certa gravità.
Ed è per questo motivo che il cacciatore, nei confronti delle guardie volontarie, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima collaborazione e comunque volto ad evitare atteggiamenti che concretino il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Viceversa, nel caso in cui la guardia volontaria, quale Pubblico Ufficiale, abbia abusato dei propri poteri, il cacciatore potrà presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria, direttamente o per il tramite di Uffici di Polizia.
Pertanto, se la guardia volontaria fa uso legittimo dei poteri che le sono attribuiti, il cacciatore è obbligato a consentirne l’esercizio, evitando così il rischio di essere denunciato per violazione dell’art. 337 c.p., mentre nel caso in cui la guardia volontaria abusasse dei propri poteri, sarà il cacciatore a poterla denunciare.
In tal caso, ove fosse accertato che la stessa guardia ha commesso un reato, potrà essere chiamata a rispondere dei danni morali e materiali.
La redazione di Caccia e dintorni