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NON SEMPRE LE ARMI VENGONO CONFISCATE

L’esercizio della caccia con mezzi vietati non comporta la confisca del fucile.


sindacato cacciatoriAutorità
Cassazione penale sez. III
Data:
07/01/2015 ( ud. 07/01/2015 , dep.19/02/2015 )
Numero:
7390


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente -
Dott. SAVINO Maria G. – Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
nel procedimento nei confronti di:
L.G., n. a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del sentenza del Gip del Tribunale di Macerata in data 25/06/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle revoca della confisca.


RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Macerata che, in esito a rito abbreviato, ha condannato L.G. per il reato di esercizio della caccia con il mezzo vietato di un fucile semiautomatico Beretta privo del dispositivo di fermo di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h) e revocato la confisca dello stesso fucile disponendone il dissequestro.


2. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamenta che il giudice abbia revocato la confisca del fucile; infatti, pur non contemplando l’art. 28, comma 2, della Legge cit., la confisca obbligatoria dell’arma in relazione all’art. 30 lett. h), deve ritenersi comunque possibile la confisca facoltativa ex art. 240 c.p..


CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, prevede la confisca delle armi unicamente laddove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), b), e), d) ed e) mentre, con riguardo alla ipotesi di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), non compresa tra quelle appena indicate, la stessa lett. h) limita la confisca ai soli richiami vietati di cui all’art. 21, comma 1, lett. r).
E’ per tale ragione, dunque, saldamente ancorata al dato normativo, che questa Corte ha quasi costantemente escluso la possibilità che nelle altre ipotesi non considerate dal legislatore e, in particolare, per quanto riguarda la presente, nell’ipotesi di esercizio della caccia con mezzi vietati, sia consentito disporre la confisca del fucile utilizzato all’uopo (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 11407 del 14/02/2013, Zucal, Rv. 254941; Sez. 3, n. 6228 del 14/01/2009, Mecucci, Rv. 242744; Sez. 3, n. 43821 del 16/10/2008, Gioffredi, Rv. 241680; Sez. 3, n. 35637 del 11/07/2007, Nones, Rv. 237225).


4. Nè è possibile pervenire ugualmente a confisca facendo utilizzazione, come vorrebbe nella specie il P.G. ricorrente, della previsione di cui all’art. 240, comma 1, c.p. laddove è prevista la possibilità di confisca delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato”.
Se è vero che Sez. 3, n. 26799 del 03/03/2011, Bellabarba, Rv. 250599, ha ritenuto legittima, in ipotesi di caccia esercitata con richiami acustici vietati, la confisca del fucile facendo leva sulla previsione dell’art. 240 c.p., comma 1, il costante indirizzo di questa Corte già rammentato sopra ha invece specificato che l’art. 30 cit., comma 3, nello stabilire che “salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”, comporta che, in forza del principio di specialità, la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dalla stessa L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2 in base alla quale la confisca può essere disposta appunto in caso di condanna solo per le contravvenzioni ivi richiamate, tanto che si è giunti ad escludere anche l’operatività del combinato disposto di cui all’art. 240 cpv. c.p. e della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna (Sez. 3, n. 11407 del 14/02/2013, Zucal, Rv. 254941; Sez. 3, n. 6228 del 14/01/2009, Mecucci, Rv. 242744; Sez. 3, n. 15166 del 28/01/2003, Filippone, Rv. 224709).
In altri termini, la regolamentazione della disciplina della confisca delle armi utilizzate per porre in essere illecite condotte venatorie, in quanto esclusivamente e specificamente fissata dalla L. n. 157 del 1992, impedisce che la stessa possa essere elusa, con esiti addirittura opposti alla chiara volontà del legislatore (che ha appunto tassativamente circoscritto la ipotesi di confisca a specifiche ipotesi di reato) mediante il richiamo ad altre norme, quand’anche di carattere generale.
Non è del resto un caso che la pronuncia di Sez. 3, n. 26837 del 22/04/2004, Fionda, Rv. 229057, si sia limitata, nella stessa ipotesi considerata da Sez. 3, n. 26799 del 03/03/2011, Bellabarba, Rv. 250599, di esercizio della caccia con richiami acustici vietati, ad affermare la sequestrabilità delle armi (sempre possibile infatti per tutti i casi dell’art. 30, secondo quanto previsto dall’incipit dell’art. 28, comma 2), evidentemente consapevole della specifica regolamentazione sul punto della confisca, non colmabile attraverso il richiamo alla previsione dell’art. 240 c.p..


5. Va quindi ribadito che l’unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che ne impone l’applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate. Il ricorso va pertanto rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015


Viagrande, il 28 aprile 2015
Dott. Giovanni Di Giunta